Definizione di “Libertà”

Liceo “C. Bocchi”  Adria  - Italia

 

Libertà

Questa parola è usata per indicare vari ambiti della libertà individuale come la libertà religiosa, la libertà politica, la libertà di parola, il diritto all’autodifesa e altri ancora. Lo stesso termine è usato anche genericamente per indicare la somma delle libertà specifiche. Fondamentale è  la libertà personale intesa come libertà di una persona di andare e venire, di fare o di non fare  senza restrizioni non autorizzate.

Documenti ufficiali nazionali

 

1)         Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti 4 luglio, 1776

Noi riteniamo che queste verità siano di per se stesse evidenti;  che tutti gli uomini sono creati uguali, che essi sono stati dotati dal  loro Creatore  di alcuni Diritti  inalienabili  che fra questi ci sono la Vita, la Libertà e la ricerca della felicità.

Questo articolo riguarda una frase famosa.

La "vita, la libertà, e la ricerca della felicità " è una delle frasi più famose nella Dichiarazione di indipendenza di Stati Uniti.

 

2)         Giorgio Mason, nella Dichiarazione dei Diritti della  Virginia  (1776) lo riformulò come: "Che tutti gli uomini sono per natura ugualmente liberi ed indipendenti e hanno  certi diritti innati,... vale a dire il godimento della vita e la libertà, con i mezzi per  acquistare e possedere proprietà e perseguire ed ottenere felicità e  sicurezza." Il fatto che questo documento fu approvato in Virginia solo pochi giorni prima del Secondo Congresso Continentale  indica che Jefferson ne fu influenzato moltissimo.

3)         Questo motto tripartito è comparabile a "liberté, égalité et fraternité" ( libertà, uguaglianza e fraternità) in Francia (1789).

 

4)         La frase può essere trovata anche nella dichiarazione di indipendenza della Repubblica del Vietnam del Presidente Ho Chi-minh (1945)

 

5)         e nel Capitolo III, Articolo 13 della Costituzione del 1947 del Giappone

 

6)         Costituzione della Repubblica Italiana  (1948)

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (*)

NOTE:

(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

 

Documenti  ufficiali internazionali

 

1)  Dichiarazione universale di Diritti umani (1948)

Articolo 3

"Ognuno ha il diritto alla vita, la libertà e la sicurezza di persona."

Articolo 18 

 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di

manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la

propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel

culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19 

 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il

diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,

ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza

riguardo a frontiere.

 

2) Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (04/11/1950)

Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà

di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo

individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche

e l’osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni

diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica,

per la pubblica sicurezza, la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o per la

protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10 - Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà

di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità

pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre

a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità,

condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie,

in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l’integrità territoriale o per la pubblica

sicurezza, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della

morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni

riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

 

3) Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea (7 dicembre 2000)

Articolo 10

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 11

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

 

4)  «Dichiarazione sulla libertà di comunicazione in Internet» (28/05/2003) Adottata dal Consiglio Europeo

 Principio 1: Regole di contenuto per Internet

Gli stati membri non dovrebbero sottoporre a restrizioni il contenuto di Internet più di quanto facciano con gli altri contenuti dei mezzi di informazione.

Principio 2: Autoregolazione o coregolamentazione

Gli stati membri dovrebbero incoraggiare l’ autoregolazione o la coregolamentazione riguardo ai contenuti diffusi su Internet.

 Principio 3: Assenza di controllo statale preventivo

Le autorità pubbliche non devono, con filtri o blocchi, negare l’accesso del pubblico all’informazione e comunicazione su

Internet, nonostante le frontiere. Questo non impedisce l'installazione di filtri per la protezione dei minori, in particolare nei luoghi a loro accessibile, come scuole o biblioteche. Nel rispetto dell’ Articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e delle Libertà Fondamentali ,  specifiche misure possono essere prese per  la rimozione di un contenuto di Internet chiaramente identificabile o, alternativamente, per il blocco di accesso allo stesso, se le autorità nazionali  competenti hanno sancito  preventivamente o successivamente la sua illegalità.

 Principio 4: Rimozione di barriere alla partecipazione di individui nella società dell’ informa-zione

Gli stati membri dovrebbero favorire e incoraggiare l’accesso per tutti ai servizi di informazione e comunicazione di Internet su  base non-discriminatoria ad un prezzo economico.

Inoltre, la partecipazione attiva del pubblico, per esempio con l’apertura e il funzionamento di siti web individuali, non dovrebbe essere soggetta ad alcuna autorizzazione o ad altri obblighi che abbiano effetti simili.

Principio 5: Libertà dell’offerta di servizi via Internet

La fornitura di servizi via Internet non dovrebbe essere soggetta a schemi di autorizzazione motivata esclusivamente con il mezzo di trasmissione utilizzato. Gli stati membri dovrebbero mettere in atto  misure adatte a  promuovere un'offerta pluralistica di  servizi Internet che tenga conto delle  diverse necessità  di utenti e gruppi sociali.

I fornitori del servizio dovrebbero poter operare in una struttura regolamentata che  garantisca loro un accesso non-discriminatorio a reti di telecomunicazione nazionali ed internazionali.

 Principio 6: Limitazione  di responsabilità dei fornitori del servizio sui contenuti di  Internet

Gli stati membri non dovrebbero imporre ai fornitori del di servizio un obbligo  generale di monitoraggio sul contenuto a cui essi danno accesso o che  trasmettono  o archiviano, né  di attiva ricerca di  fatti o circostanze che indicano l'attività illegale. Gli stati membri dovrebbero assicurare i fornitori del servizio che non saranno ritenuti responsabili del contenuto di Internet quando la loro funzione è limitata, come definito da legge nazionale, a trasmettere  e a offrire l’accesso ad Internet. Nei casi in cui le funzioni dei fornitori di servizi sono più ampie ed essi raccolgano contenuti che provengono da altri soggetti, gli stati membri possono ritenerli  corresponsabili se  non agiscono rapidamente per rimuovere o disabilitare l’accesso ad informazioni o servizi dal momento in cui si rendono conto, come definito da legge nazionale, della loro natura illegale o, nel caso in cui pervenga una richiesta di risarcimento danni, di fatti o circo-stanze che rivelino l'illegalità dell'attività o dell’informazione. Nel definire con legge nazionale gli obblighi dei service provider (fornitori di servizio), come stabilito nel paragrafo precedente, una cura speciale dovrà essere prestata al rispetto della libertà di espressione, innanzitutto per quelli che rendono disponibile l’informazione, ma anche al corrispondente diritto degli  utenti dell’infor-mazione.  Ad ogni modo, le summenzionate limitazioni della responsabilità non dovrebbero riguardare la possibilità di pubblicare ingiunzioni quando ai service provider è richiesto di porre fine o prevenire, per quanto possibile, una violazione di legge.

 

 

 back