Definizione di
“Libertà”
Liceo “C. Bocchi” Adria
- Italia
Libertà
Questa
parola è usata per indicare vari ambiti della libertà individuale come la
libertà religiosa, la libertà politica, la libertà di parola, il diritto
all’autodifesa e altri ancora. Lo stesso termine è usato anche genericamente
per indicare la somma delle libertà specifiche. Fondamentale è la libertà personale intesa come libertà di
una persona di andare e venire, di fare o di non fare senza restrizioni non autorizzate.
Documenti
ufficiali nazionali
1) Dichiarazione
di indipendenza degli Stati Uniti 4 luglio, 1776
Noi riteniamo
che queste verità siano di per se stesse evidenti; che tutti gli uomini sono creati uguali,
che essi sono stati dotati dal loro Creatore
di alcuni Diritti inalienabili che fra questi ci sono la Vita, la Libertà
e la ricerca della felicità.
Questo articolo riguarda
una frase famosa.
La "vita,
la libertà, e la ricerca della felicità " è una delle frasi più famose nella Dichiarazione di indipendenza di Stati Uniti.
2) Giorgio Mason, nella
Dichiarazione dei Diritti della Virginia (1776) lo riformulò come: "Che tutti
gli uomini sono per natura ugualmente liberi ed indipendenti e hanno certi diritti innati,... vale a dire il
godimento della vita e la libertà, con i mezzi per acquistare e possedere proprietà e perseguire
ed ottenere felicità e sicurezza."
Il fatto che questo documento fu approvato in Virginia solo pochi giorni prima
del Secondo Congresso Continentale
indica che Jefferson ne fu influenzato moltissimo.
3) Questo motto tripartito è
comparabile a "liberté, égalité et fraternité" ( libertà,
uguaglianza e fraternità) in Francia
(1789).
4) La frase può essere trovata anche nella
dichiarazione di indipendenza della
Repubblica del Vietnam del Presidente Ho Chi-minh (1945)
5) e nel Capitolo III, Articolo 13 della
Costituzione del 1947 del Giappone
6) Costituzione della Repubblica Italiana (1948)
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che
l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione
non si applicano ai delitti di genocidio.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
…
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
…
Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
…
Documenti ufficiali internazionali
1) Dichiarazione
universale di Diritti umani (1948)
Articolo 3
"Ognuno ha il diritto alla vita, la libertà e la sicurezza di
persona."
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione;
tale diritto include la libertà di cambiare di
religione o di credo, e la libertà di
manifestare, isolatamente o in comune, e sia in
pubblico che in privato, la
propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel
culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione
incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di
cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.
2) Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (04/11/1950)
Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione; tale diritto include la libertà
di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la
propria religione o il proprio credo
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il
culto, l’insegnamento, le pratiche
e l’osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non
può essere oggetto di restrizioni
diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure
necessarie, in una società democratica,
per la pubblica sicurezza, la protezione dell’ordine, della salute o della
morale pubblica, o per la
protezione dei diritti e della libertà altrui.
Articolo 10 - Libertà di espressione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include
la libertà d’opinione e la libertà
di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere
ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non
impedisce agli Stati di sottoporre
a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di
televisione.
2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità,
può essere sottoposto alle formalità,
condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che
costituiscono misure necessarie,
in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l’integrità
territoriale o per la pubblica
sicurezza, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la
protezione della salute o della
morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per
impedire la divulgazione di informazioni
riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere
giudiziario.
3) Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea (7
dicembre 2000)
Articolo 10
Libertà di pensiero, di
coscienza e di religione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà
di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di
cambiare religione o convinzione, così come la
libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato,
mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 11
Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto
include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o
idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e
senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
4) «Dichiarazione
sulla libertà di comunicazione in Internet» (28/05/2003) Adottata dal Consiglio
Europeo
Principio 1: Regole di contenuto per Internet
Gli stati membri
non dovrebbero sottoporre a restrizioni il contenuto di Internet più di quanto
facciano con gli altri contenuti dei mezzi di informazione.
Principio 2: Autoregolazione o coregolamentazione
Gli stati membri
dovrebbero incoraggiare l’ autoregolazione o la coregolamentazione riguardo ai
contenuti diffusi su Internet.
Principio 3: Assenza di controllo statale preventivo
Le autorità
pubbliche non devono, con filtri o blocchi, negare l’accesso del pubblico
all’informazione e comunicazione su
Internet,
nonostante le frontiere. Questo non impedisce l'installazione di filtri per la
protezione dei minori, in particolare nei luoghi a loro accessibile, come
scuole o biblioteche. Nel rispetto dell’ Articolo 10, paragrafo 2 della
Convenzione per la Protezione di Diritti umani e delle Libertà Fondamentali , specifiche misure possono essere prese per la rimozione di un contenuto di Internet
chiaramente identificabile o, alternativamente, per il blocco di accesso allo
stesso, se le autorità nazionali
competenti hanno sancito
preventivamente o successivamente la sua illegalità.
Principio 4: Rimozione di barriere alla
partecipazione di individui nella società dell’ informa-zione
Gli stati membri
dovrebbero favorire e incoraggiare l’accesso per tutti ai servizi di
informazione e comunicazione di Internet su
base non-discriminatoria ad un prezzo economico.
Inoltre, la
partecipazione attiva del pubblico, per esempio con l’apertura e il
funzionamento di siti web individuali, non dovrebbe essere soggetta ad alcuna
autorizzazione o ad altri obblighi che abbiano effetti simili.
Principio 5: Libertà dell’offerta di servizi via
Internet
La fornitura di
servizi via Internet non dovrebbe essere soggetta a schemi di autorizzazione
motivata esclusivamente con il mezzo di trasmissione utilizzato. Gli stati
membri dovrebbero mettere in atto misure
adatte a promuovere un'offerta
pluralistica di servizi Internet che tenga
conto delle diverse necessità di utenti e gruppi sociali.
I fornitori del
servizio dovrebbero poter operare in una struttura regolamentata che garantisca loro un accesso non-discriminatorio
a reti di telecomunicazione nazionali ed internazionali.
Principio 6: Limitazione di responsabilità dei fornitori del servizio
sui contenuti di Internet
Gli stati membri
non dovrebbero imporre ai fornitori del di servizio un obbligo generale di monitoraggio sul contenuto a cui
essi danno accesso o che trasmettono o archiviano, né di attiva ricerca di fatti o circostanze che indicano l'attività
illegale. Gli stati membri dovrebbero assicurare i fornitori del servizio che
non saranno ritenuti responsabili del contenuto di Internet quando la loro
funzione è limitata, come definito da legge nazionale, a trasmettere e a offrire l’accesso ad Internet. Nei casi
in cui le funzioni dei fornitori di servizi sono più ampie ed essi raccolgano
contenuti che provengono da altri soggetti, gli stati membri possono ritenerli corresponsabili se non agiscono rapidamente per rimuovere o
disabilitare l’accesso ad informazioni o servizi dal momento in cui si rendono
conto, come definito da legge nazionale, della loro natura illegale o, nel caso
in cui pervenga una richiesta di risarcimento danni, di fatti o circo-stanze
che rivelino l'illegalità dell'attività o dell’informazione. Nel definire con
legge nazionale gli obblighi dei service provider (fornitori di servizio), come
stabilito nel paragrafo precedente, una cura speciale dovrà essere prestata al
rispetto della libertà di espressione, innanzitutto per quelli che rendono
disponibile l’informazione, ma anche al corrispondente diritto degli utenti dell’infor-mazione. Ad ogni modo, le summenzionate limitazioni
della responsabilità non dovrebbero riguardare la possibilità di pubblicare ingiunzioni
quando ai service provider è richiesto di porre fine o prevenire, per quanto
possibile, una violazione di legge.