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Sant' Angelo in Vado

 

Second year

 

Freedom of conscience

 

ETHICS / CIVIC EDUCATION

 

Italian

 

Obiezione di coscienza e aborto

L'obiezione all'aborto, in Italia, è  stata prevista con la legge Nr. 194 del 1978, permettendo ai medici obiettori di godere da subito della stessa tutela che gli obiettori al servizio militare hanno ottenuto solo nel 1972.

La legge 194, prevedendo la facoltà della donna di interrompere la gravidanza durante i primi 90 giorni, dispone anche che il personale sanitario e tutti coloro che sono addetti alle attività ausiliarie (ostetriche, infermieri) possano sollevare Obiezione di coscienza.

 

L'obiettore è tenuto a presentare una dichiarazione in tal senso al medico provinciale, o al direttore sanitario nel caso di personale dipendente da ospedali o case di cura. I sanitari e gli addetti ai servizi ausiliari che abbiano sollevato O.d.C. sono esonerati dal compimento di tutte le attività dirette a determinare l'interruzione della gravidanza; tale personale è comunque tenuto a prestare l'assistenza che precede e quella che segue l'intervento. L'obiettore di coscienza è inoltre obbligato a prestare la sua opera nel caso in cui il suo personale intervento si renda necessario per salvare l'incolumità della donna che si trovi in imminente pericolo di vita.

 

Anche il medico  ginecologo, un qualsiasi sanitario che si rifiuta di praticare l’aborto sono in situazioni molto diverse da il farmacista che si rifiuta di fornire la pillola del giorno dopo: i primi sono da considerarsi quindi obiettori di coscienza, mentre il secondo è tenuto per legge a garantire la "pillola" in quanto farmaco non abortivo ma quale contraccettivo d'emergenza. In questo caso tuttavia l'obiezione non è del tutto assimilabile all'obiezione al servizio militare. È vero che tocca una profonda convinzione personale del medico, ma è anche vero che il medico non subisce, se non in misura minima, le conseguenze della sua libera scelta. Le conseguenze infatti ricadono tutte sulle donne o sulle coppie che, in base ad una legge dello stato italiano, richiedono, nei termini previsti, l'interruzione volontaria della gravidanza. L’obiezione dovrebbe implicare che non vi siano altri modi per rispettare le proprie convinzioni etiche, morali, religiose o ideologiche se non infrangendo volontariamente e consapevolmente (da qui l’espressione “di coscienza”) la norma cui ci si oppone, e, cosa che in questo caso non avviene, assumendosene la responsabilità in prima persona, senza coinvolgere altri soggetti.

Obiezione di coscienza del paziente

Per i Testimoni di Geova le trasfusioni di sangue sono vietate dalle loro convinzioni religiose. In questo, ed in altri simili casi, è indiscutibile che l'obiettore si assume la responsabilità in prima persona, senza coinvolgere altri soggetti. Tuttavia, in alcuni casi, il soggetto, se in pericolo di vita, può essere indotto a subire la trasfusione.

Obiezione di coscienza intesa impropriamente

Il rifiuto di alcuni farmacisti di vendere prodotti anticoncezionali quali pillola o profilattico e la mancata disponibilità di medici ginecologi di strutture sanitarie pubbliche a praticare l’operazione di aborto si può intendere come un uso improprio del termine. Ciò perché in molti dei casi citati il cosiddetto “obiettore” non affronta alcuna conseguenza penale o civile, non esistendo alcun obbligo - precostituito per legge - di svolgere le azioni che egli rifiuta di compiere.

Nel caso del medico obiettore, egli ha l'obbligo di prestare assistenza sanitaria se manca un sostituto. Se a una donna non viene effettuata l' interruzione di gravidanza, il medico rischia la radiazione dall'albo professionale, il licenziamento e l'interessata può chiedere il risarcimento del danno biologico.

Tale “obiezione” è, nei fatti, un’azione priva di qualsivoglia responsabilità personale e le cui conseguenze vanno a carico di soggetto terzo (nel caso di mancata prestazione sanitaria, l’utente richiedente il servizio al sistema sanitario nazionale), ovvero l’esatto contrario dei requisiti necessari per poter parlare di obiezione di coscienza.

Tuttavia tale forma di “obiezione” è consentita in tutti gli Stati del mondo occidentale che consentono l'interruzione volontaria della gravidanza, con l'eccezione dei casi di pericolo per la vita della donna, nei quali di solito l'obiezione non è ammessa.

L'obiezione attua il principio della libertà di coscienza e garantisce una libertà di opinione coerente con le azioni, laddove gli obblighi della legge incidono su radicate e profonde convinzioni della persona.